SAN DIDERO, LA MINORANZA CONTRO IL DDL ZAN:
“IL COMUNE SI OPPONGA, LEGGE LIBERTICIDA”
SAN DIDERO – La Minoranza del Consiglio Comunale di San Didero è contro il Ddl Zan. Il consigliere della lista “Democrazia Cristiana”, Alessandro Forno, ha presentato una mozione al sindaco Lampo e al consiglio, chiedendone l’approvazione nella prossima seduta.
L’opposizione del Gruppo Consigliare DEMOCRAZIA CRISTIANA, chiede al Comune di San Didero di “manifestare, presso il Parlamento della Repubblica italiana, la propria opposizione all’approvazione di una legge che risulterebbe liberticida, perché violerebbe le libertà di pensiero, di parola, di opinione, di associazione, di stampa, di educazione, di insegnamento e non in ultimo la libertà religiosa, nonché inutile poiché finalizzata alla tutela di soggetti già giustamente tutelati dal nostro ordinamento”.
Come segreteria politica di Valle Susa ci aspettiamo un esito favorevole all'accoglimento della proposta da parte del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN DIDERO
PREMESSO CHE:
- La proposta di legge Zan (AC 569), a cui sono state abbinate prima le proposte C. 107 (Boldrini) e C. 868 (Scalfarotto) e poi le proposte C. 2255 (Bartolozzi) e C. 2171 (Perantoni), dal titolo: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”, dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati (AC 107-A) è attualmente all’esame del Senato della Repubblica (S 2005);
- Se il disegno di legge succitato venisse approvato, chi commette reati motivati da stigma sessuale, in particolar modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, rischia fino a quattro anni di reclusione.
CONSIDERATO CHE:
- La Costituzione all’Art. 3 tutela ogni cittadino e prevede che lo Stato intervenga in sua difesa con i mezzi che gli sono propri ed in particolare recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
- La Costituzione all’Art. 21 stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e riscontri come unico limite alla libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso il buon costume. Sottolinea infatti come “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
- La libertà di espressione è sancita anche dall’Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.”
- La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non esclusivamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive, per le quali non si porrebbe nessuna esigenza di garantirne la tutela, ma quelle che urtano, scioccano, inquietano od offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica.
- Risulta chiaro che con l’approvazione di tale legge si perverrebbe ad inibire di fatto, dietro minaccia di sanzione penale, ogni attiviità e iniziativa di contrasto alla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole oppure di opposizione alle adozioni di bambini da parte di persone omosessuali oppure di denuncia della pratica del c.d “utero in affitto”.
- Il vigente Codice Penale già prevede tutti i reati che potrebbero essere commessi nei confronti delle persone che si vorrebbero tutelare nel disegno di legge. Detta tutela quindi esiste già, atteso che sono previsti i reati di istigazione a delinquere (art. 414 c.p), di associazione a delinquere (art. 416 c.p), così quelli contro la libertà sessuale (artt. 519, 520, 521 c.p), quelli contro le persone (artt. 575, 581, 582, 584 c.p), quelli contro l’onore delle persone come l’ingiuria (art. 594 c.p), la diffamazione (art. 8595 c.p), la diffamazione col mezzo della stampa (art. 596bis c.p), i reati contro la libertà personale (artt. 605, 609 c.p), la violenza privata (art. 610 c.p), la minaccia (art. 612 c.p), gli atti persecutori (art. 612bis c.p). L’attuale codice penale prevede anche le aggravanti all’art. 61 c.p numeri 1, 4, 5, 8, 9, 11, il che rende superflua l’aggravante prevista da Zan.
RILEVATO CHE:
- Il nostro ordinamento già punisce – giustamente e doverosamente – ogni forma di discriminazione e non occorre introdurre nuovi reati dietro i quali nascondere una “legge bavaglio” che finirebbe per punire le opinioni di ciascuno, alimentando eccessiva discrezionalità a discapito delle garanzie difensive. Il rischio, gravissimo, è che si condannino i pensieri, le idee, le tradizioni. Il rischio è perseguire un “reato di opinione”, tipico dei regimi totalitari.
- Sono ben precise e tassative – come d’altronde impone il diritto penale – le fattispecie punitive, in quanto i concetti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi risultano pacificamente chiari alla stragrande maggioranza dei cittadini. Lo stesso non può dirsi per le fattispecie che vorrebbero essere incluse in questo disegno di legge; locuzioni quali “identità di genere” e “orientamento sessuale” – contenuti nel provvedimento in discussione – rimandano a concetti tutt’altro che definiti, sui quali anche la comunità scientifica non si è ancora pronunciata in modo univoco. Il rischio, qualora questa proposta diventasse legge, sarebbe, oltre quello di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto “reato di opinione”, anche quello di delegare tutto all’interpretazione del giudice in fase processuale.
- Sono ben noti all’opinione pubblica non solo i “processi mediatici” ma anche veri e propri procedimenti disciplinari che, anche senza l’approvazione della cosiddetta Legge Zan, hanno coinvolto personaggi che, in modi differenti, hanno esternato opinioni sulla difesa della famiglia tradizionale: lo psicologo Giancarlo Ricci è stato sottoposto a procedimento disciplinare (durato ben tre anni) per avere, durante una trasmissione televisiva, sostenuto che, per l’equilibrata educazione di un bambino, occorre la presenza di una mamma e di un papà; così come Guido Barilla, che aveva dichiarato come la propria famosa azienda puntasse la comunicazione sull’immagine di una famiglia composta da uomo e donna, è stato indotto ad una immediata pubblica rettifica, degna della peggior regime, oltre ad indurre l’azienda ad assumere un costoso dirigente per controllare che non siano adottate idee omofobe.
- Non mancano infine casi di pericolosa deriva totalitaria nei confronti di opinioni “differenti” in quei paesi che già hanno adotatto leggi simili a quella al vaglio del Parlamento italiano: si pensi al Vescovo di Malaga, indagato penalmente nel 2014, per aver affermato che la sessualità è destinata alla procreazione, evidentemente impossibile all’interno di una coppia omosessuale. Così come il professore di matematica sospeso e processato in Inghilterra semplicemente per aver sbagliato il gender di una sua studentessa, la quale, transgender, voleva essere considerato uomo anziché donna, o il caso analogo dell’insegnante della Virginia, licenziato per essersi rifiutato di usare il pronome personale di uno studente transgender.
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
Molti Parlamentari hanno auspicato di rinviare a tempi più opportuni una discussione sull’omofobia. Il disegno di legge in questione è, infatti, troppo divisivo per essere discusso in un momento in cui il nostro Paese sta ancora affrontando l’emergenza pandemica e post-pandemica e Governo e Parlamento devono focalizzare l’attenzione e l’azione su proposte e decisioni da assumere per il futuro dell’Italia.
Il nostro Santo Padre Francesco ha rilevato a mezzo di S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher Segretario per i rapporti con gli Stati come la cosiddetta legge Zan violi “in alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato”
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA A
manifestare, presso il Parlamento della Repubblica italiana, la propria ferma opposizione all’approvazione di una legge che risulterebbe liberticida, perché violerebbe le libertà di pensiero, di parola, di opinione, di associazione, di stampa, di educazione, di insegnamento e non in ultimo la libertà religiosa, nonché inutile poiché finalizzata alla tutela di soggetti già giustamente tutelati dal nostro ordinamento.
Per il gruppo Democrazia Cristiana
il capogruppo Vicario Alessandro Forno
Fonte: Valsusa Oggi 24 giu. 2021